top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreMassimiliano Mercurio

I "codici documento" per la richiesta dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR.


Pubblicata la nota prot. 23641/RU del 21.01.2021 ( https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6100183/20210121-23641RU+Determinazione+EUR1+-+Consolidata+Finale+%28002%29.pdf/891d22d9-8438-4ba4-b814-cd09bde91a04 ) con cui si indicano i "codici documento" da indicare alla casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione per la richiesta e il rilascio dei certificati di circolazione richiesti nell'ambito degli scambi con Paesi terzi accordisti e con la Turchia, quest'ultimo già partecipante all'unione doganale con l'UE.


L'indicazione di tali codici sostituisce la presentazione dei formulari di domanda e comporta la piena assunzione di responsabilità del dichiarante (che si rammenta essere sempre e comunque l'operatore economico rappresentato, e non il suo agente doganale...) in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, con particolare riferimento all'origine preferenziale (o alla posizione di "libera pratica" per il solo certificato A.TR.) delle merci che si stanno esportando e per le quali si fa istanza di rilascio dei sopra citati "certificati di circolazione".


Si rammenta l'opportunità di richiedere la semplificazione - prevista dagli Accordi in discorso - di poter autonomamente attestare l'origine preferenziale in fattura (o asseverare il contenuto dei certificati A.TR. che vanno sempre e comunque emessi in cartaceo per la presentazione a destino) ottenendo dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente per la sede dell'impresa lo status di "esportatore autorizzato" e/o di "esportatore registrato - REX". In tal modo sarà possibile non dover richiedere i certificati EUR.1 o EUR-MED e non dover far timbrare e firmare dalla dogana di esportazione i certificati A.TR.

Tali semplificazioni permetteranno comunque ai clienti importatori di beneficiare delle riduzioni o azzeramenti daziari, ma non obbligheranno l'esportatore a dover fornire all'Ufficio doganale di esportazione, se richieste, tutte le prove di origine (o della posizione di libera pratica) a corredo e a giustificazione di quanto dichiarato per ottenere il rilascio di tali documenti.


Si ricorda altresì che, unitamente a tali autorizzazioni, è possibile richiedere all'autorità doganale di operare presso "luogo approvato", autorizzazione che consente lo sdoganamento delle merci in esportazione (e volendo in importazione) presso la sede dell'impresa, senza dover necessariamente presentare le merci soggette alle formalità doganali presso gli Uffici delle Dogane e/o le loro Sezioni Operative, come pure presso i "luoghi approvati" gestiti dagli operatori professionali (spedizionieri, vettori, agenzie doganali), con evidente maggior controllo della propria "attività doganale" (soprattutto con riferimento alle esportazioni e alle necessarie "prove di uscita" ai fini IVA) e risparmio sui costi di trasporto per gli "stop" necessari per lo sdoganamento presso gli uffici doganali o presso gli altri soggetti citati.

Su questo punto e sulle autorizzazioni di "esportatore autorizzato" e di "esportatore registrato REX" si veda anche la circolare 49/2020 al link

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6518900/495536+circolare+49-2020+BREXIT_Esportazione_DEFINITIVA.pdf/12952e2b-47e0-4ee8-b40c-62a64f27e3f7 .


I nostri uffici sono ovviamente a disposizione per eventuali consulenze a riguardo o per fornire il necessario supporto all'ottenimento di tali semplificazioni, ove richiestoci.

42 visualizzazioni0 commenti
bottom of page