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  • Immagine del redattoreMassimiliano Mercurio

CHIARIMENTI SULLE EVENTUALI VIOLAZIONI COMMESSE DA UN AEO


Il 9 dicembre 2020 è entrato in vigore il Reg. (UE) 2020/1727, che reca modifiche all'art. 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inerente i requisiti di cui all'art. 39 lettera a) del Codice Doganale dell'Unione, Reg. (UE) n. 952/2013, che devono essere e mantenuti soddisfatti da un AEO, Operatore Economico Autorizzato, la figura prevista dalla normativa dell'Unione e la relativa autorizzazione apicale per l'ottenimento delle semplificazioni doganali, ma non solo (si veda la nostra pagina https://www.hermesvc.com/aeo e questo link https://www.adm.gov.it/portale/it/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/conosci-aeo per ulteriori approfondimenti).


Nel dettaglio, si chiarisce l'ambito nel quale debbono essere tenute in considerazione eventuali violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente e delle persone fisiche che potrebbero averle commesse.

Un aspetto interessante del regolamento è presente però nel "considerando" (1) del regolamento stesso, dove si precisa che i fatti alla base di tali eventuali violazioni "devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l’autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione."


Una puntualizzazione non di poco conto, posto che i tempi della Giustizia, purtroppo, non sono sempre rapidissimi, e può accadere che si arrivi a sentenza definitiva anche molti anni dopo i fatti contestati, a discapito dell'imputato certamente, ma anche dello Stato di Diritto più formalmente inteso.


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