Novità sul regime di transito

La nota intende ribadire disposizioni già peraltro vigenti per la corretta gestione delle operazioni doganali nell’ambito del regime speciale del “transito”.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI TRANSITO E CORRETTA GESTIONE DELLA PROCEDURA DOGANALE

La circolare 10/2024, prot. 21370/RU dell’11 aprile 2024, intende ribadire disposizioni già peraltro vigenti per la corretta gestione delle operazioni doganali nell’ambito del regime speciale del “transito”.

La circolare è intervenuta su aspetti potenzialmente molto impattanti sull’attività delle imprese che utilizzano il regime di transito, tanto in esportazione verso i Paesi che hanno aderito alla relativa Convenzione unionale che in importazione per il trasferimento con “T1” delle merci dalle dogane di ingresso alle dogane interne e/o ai “luoghi approvati” per la successiva destinazione doganale (importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc.). Nel dettaglio, la Direzione Centrale Dogane ha inteso riaffermare alcuni punti che di seguito sintetizzo.

Termine per la presentazione delle merci

Non sono ammessi tempi di “appuramento” del regime che l’Agenzia considera “coerente con i criteri enunciati dalla regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. In particolare, ci si dovrà attenere ai seguenti termini:

  • transito nazionale (ufficio di partenza ed ufficio di destinazione in Italia): 2 giorni lavorativi, esclusi i giorni di sabato e domenica che non vanno considerati nel computo;
  • transito unionale (ufficio di partenza in Itala e ufficio di destinazione in altro Stato membro):4 giorni lavorativi;
  • transito comune (ufficio di partenza in Italia ed ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione transito comune, esclusa la Svizzera che, per vicinanza geografica va considerata nella casistica di cui alla precedente lettera b): 8 giorni lavorativi.

Le eventuali deroghe vanno esplicitamente autorizzate dagli Uffici.

Identità del mezzo di trasporto

Si conferma l’obbligatorietà per quanto attiene l’indicazione del mezzo che alla partenza carica i beni oggetto di procedura di transito, al fine di “evitare oppure a consentire l’accertamento di una eventuale sostituzione, durante il tragitto, del mezzo di trasporto”.

Non sono ammesse indicazioni generiche quali “CAMION”, “AEREO”, “RIMORCHIO”, ecc.

Se questo può non essere un particolare problema per carichi completi e/o merce trasportata in container, al contrario nella realtà la normale prassi operativa dei vettori e dei corrieri espressi che gestiscono spedizioni di piccolo collettame e groupage prevede inevitabilmente trasbordi della merce da un mezzo all’altro.  Si preclude pertanto in tal modo l’emissione del documento di transito in assenza dell’indicazione precisa dell’identità del mezzo.

Uso dei sigilli

La normativa (art. 229 par. 1 del Reg. (UE) 2015/2447) prevede che la merce legata al regime del transito debba identificarsi a mezzo di “sigilli”.

Tali sigilli possono essere:

  • sigilli doganali, apposti dalla dogana stessa e ovviamente conformi ai requisiti necessari,
  • sigilli speciali apposti dagli operatori economici appositamente autorizzati dall’autorità doganale, con specifiche caratteristiche anticontraffazione e dotati di identificativi precisi. Gli “speditori autorizzati” al regime del transito potranno optare per la richiesta dei sigilli alla dogana, versando un contributo per l’acquisizione e l’utilizzo degli stessi, oppure si potranno attrezzare per l’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo di sigilli speciali.

Come previsto dall’art. 233 par. 4 lett. c) del Codice doganale dell’Unione, Reg. (UE) n. 952/2013, per poter utilizzare i sigilli speciali occorrerà essere appositamente autorizzati dall’autorità doganale, e dunque depositare l’apposita domanda sul portale CDS – Custom Decision System per l’ottenimento della relativa autorizzazione “SSE”. Nell’istanza occorrerà indicare le caratteristiche tecniche dei sigilli con dichiarazione di conformità ai requisiti di cui all’articolo 301, paragrafo 1 del Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché un’immagine degli stessi dove sia riscontrabile la presenza dell’identificativo della persona interessata secondo le modalità specificate dal paragrafo 2 dell’articolo 317 del medesimo regolamento di esecuzione, e deve essere altresì indicata la numerazione dei sigilli che verranno utilizzati.

Misure di identificazione alternative alla sigillatura

 La dispensa dalla sigillatura deve essere oggetto di apposito provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità doganale, per una singola operazione o per una pluralità di spedizioni ma in questo secondo caso “solo per una predeterminata tipologia di operazioni di transito che si intende effettuare e secondo le eventuali condizioni specificate dalla Dogana nel provvedimento di dispensa”, come specificato dalla nota in discorso, e “previa valutazione della natura delle merci che saranno assoggettate al regime del transito e della documentazione che l’operatore si impegnerà ad allegare per ogni dichiarazione esentata.”

 In fase distanza il soggetto che intenda ottenere l’autorizzazione alla dispensa dalla sigillatura deve fornire pertanto:

  1. descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci che saranno assoggettate al regime di transito con dispensa dalla sigillatura;
  2. fac-simile della documentazione contenente la descrizione della merce che obbligatoriamente dovrà essere allegata alle dichiarazioni di transito dispensate dalla sigillatura in base all’autorizzazione. Tale documentazione dovrà contenere elementi particolareggiati (serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume, valore, quantità, ecc.) tali da permettere un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura. Se la spedizione consiste in più colli, la documentazione deve specificare anche il contenuto di ogni singolo collo (cosiddetta packing list).