LA CAPSULA DIVENTA IMBALLAGGIO. E PER CHI IMPORTA CAMBIA PIÙ DI QUANTO SEMBRI.

PPWR, Regolamento (UE) 2025/40: la parte che riguarda chi compra e vende oltre frontiera

Qualche giorno fa un torrefattore mi ha posto una domanda che sembrava semplice: “Le capsule diventano imballaggi, va bene, ma io le compro già confezionate da un fornitore extra-UE: il problema è mio o del fornitore?” È suo. Ed è esattamente la parte che nella maggioranza delle aziende non è ancora arrivata.

Facciamo un passo indietro. Mercoledì 12 agosto diventa applicabile il Regolamento (UE) 2025/40, il PPWR. Era già in vigore dall’11 febbraio dell’anno scorso, con diciotto mesi di attesa alle spalle, e da mercoledì manda in soffitta la Direttiva 94/62/CE. Trattandosi di regolamento e non di direttiva, arriva uguale in tutti e ventisette gli Stati membri. Nessun decreto di recepimento, nessuno spazio di manovra nazionale.

Sulle capsule si è scritto parecchio in questi giorni, quasi sempre guardando al consumatore e al bidone giusto. La sostanza normativa è che l’articolo 3, paragrafo 1, punto 1) elenca adesso tra gli imballaggi due categorie che prima galleggiavano in una zona grigia interpretativa. La lettera f) copre la bustina del tè, la cialda del caffè e le monodose permeabili o che restano morbide dopo l’uso, quelle che si buttano insieme al contenuto. La lettera g) copre l’unità monodose non permeabile per le macchine da bevande, anch’essa smaltita col prodotto dentro. Fino a ieri la qualifica valeva, per prassi, soltanto per il contenitore che resta vuoto dopo l’erogazione o che il consumatore può svuotare. Da mercoledì la capsula rigida in alluminio o in polipropilene è imballaggio anche col fondo di caffè dentro.

Bene. Veniamo alla parte che riguarda chi commercia.

Il conto arriva all’importatore

Il PPWR è una norma di prodotto e copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato unionale, di qualunque provenienza siano. Chi importa capsule vuote per confezionarle in Italia, o capsule già riempite pronte allo scaffale, diventa operatore economico ai sensi del Regolamento e si carica gli obblighi di verifica documentale previsti dall’articolo 18.

Ma il punto che pesa davvero è un altro. L’articolo 21 dispone che l’importatore o il distributore il quale immette l’imballaggio sul mercato a proprio nome o con il proprio marchio si assume per intero gli obblighi del fabbricante: documentazione tecnica, valutazione di conformità, dichiarazione UE di conformità. Nel monoporzionato il private label è la normalità. Torni al torrefattore della telefonata: acquista da un terzista, ci mette sopra il suo marchio, e da mercoledì giuridicamente è lui il fabbricante di quell’imballaggio. Il fornitore extra-UE, sul piano del PPWR, resta a guardare.

C’è poi il versante del controllo. Il PPWR ha modificato il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, il cui capo VII disciplina i prodotti che entrano nel territorio dell’Unione e consente alle autorità doganali di sospendere l’immissione in libera pratica quando la documentazione non c’è o il prodotto non risulta conforme. Conseguenza pratica, per quanto ovvia: il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità vanno costruiti mentre la merce è ancora in produzione, non quando il container è già in banchina a Genova.

Due “imballaggi” che non sono lo stesso imballaggio

Qui vedo maturare la confusione più seria. La qualifica introdotta dal PPWR è una nozione autonoma, di matrice ambientale, e non tocca nulla di quanto la dogana intende con la stessa parola.

Sulla classificazione non cambia niente. La capsula piena presentata insieme al caffè segue la RGI 5, lettera b); la capsula vuota importata da sola si classifica per la materia di cui è fatta. Che il PPWR la chiami imballaggio non sposta la voce di nomenclatura di un millimetro, perché quella resta governata dalle RGI 1–6, dalle Note di sezione e capitolo e dalle Note esplicative del Sistema Armonizzato. Nel dubbio, lo strumento è sempre l’informazione tariffaria vincolante.

Sul valore in dogana, idem. L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii) del CDU obbliga ad aggiungere al prezzo effettivamente pagato il costo dei contenitori che formano un tutto unico con la merce e quello dell’imballaggio, manodopera compresa. Il rovescio della medaglia è però interessante: i contributi EPR e il contributo ambientale CONAI, il cui assetto per il monoporzionato è stato ridefinito con delibera del 25 marzo 2026, maturano dopo l’importazione e non entrano nella base imponibile daziaria. A condizione, naturalmente, che siano tenuti distinti in fattura e in contabilità. Chi li lascia annegare nel prezzo unitario finisce per pagarci sopra dazio e IVA senza motivo.

Sull’origine il discorso è più breve: in ambito non preferenziale l’imballaggio segue il prodotto, mentre in ambito preferenziale il trattamento del packing dipende dalla disposizione del singolo protocollo, e gli effetti concreti si concentrano sulle regole di lista costruite sul valore.

Insomma, la stessa parola in due discipline diverse non significa che le due discipline dicano la stessa cosa. È un errore classico e costa caro.

Chi vende a distanza, e chi esporta

Il venditore stabilito in Paese terzo che spedisce capsule direttamente al consumatore europeo è, ai fini della responsabilità estesa del produttore, il soggetto che per primo mette quell’imballaggio a disposizione nel territorio dello Stato membro. Senza iscrizione al registro nazionale e senza un mandatario EPR designato nel Paese di destinazione, la commercializzazione non è consentita. È un adempimento che sta a monte della dogana e che nessuna dichiarazione doganale, per quanto ben fatta, riesce a sanare a posteriori.

Nella direzione opposta le cose sono più semplici solo in apparenza. Le capsule prodotte in Italia e destinate all’esportazione non vengono immesse sul mercato UE, quindi restano fuori dal perimetro sostanziale del PPWR, salvo poi incontrare all’arrivo gli schemi EPR e i requisiti di riciclabilità del Paese di destino, che si moltiplicano e non dialogano tra loro. La conformità va progettata a monte e per mercato, come sempre.

Da dove comincerei

La prima cosa da fare è la meno affascinante: prendere l’anagrafica articoli del monoporzionato e attribuire a ciascun codice la qualifica corretta, lettera f) o lettera g). Da quella scelta discende tutto il resto, incluso l’obbligo di compostabilità industriale che l’articolo 9 fissa al 12 febbraio 2028 per le monodose permeabili e morbide.

Subito dopo viene la qualificazione soggettiva. Fabbricante, importatore, distributore, oppure importatore equiparato a fabbricante ai sensi dell’articolo 21: nella mia esperienza le aziende sbagliano questa casella molto più spesso di quanto immaginino, e sbagliandola si portano dietro l’errore su tutta la documentazione.

Terzo, ai fornitori extra-UE va chiesta documentazione tecnica utilizzabile e non l’ennesima autocertificazione generica, comprese le evidenze analitiche sui limiti PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, che si applicano dal 12 agosto senza alcun periodo transitorio. E infine, banalmente, bisogna far parlare acquisti, qualità e ufficio dogane. Il PPWR nasce come normativa ambientale, ma il punto in cui morde davvero è la frontiera.

Letto con lo sguardo della trade facilitation, il senso di questa riforma è quello di sempre. Regole uniformi riducono l’attrito commerciale, ma solo per chi ci arriva preparato. Per tutti gli altri diventano un ostacolo in più, e ce ne si accorge quando il container è già fermo.

#attrezzarsipercompetere

HERMES – Validating & Consulting

Dott. Massimiliano Mercurio