
ESPORTATORE AUTORIZZATO ED ESPORTATORE REGISTRATO-REX

Grazie agli ALS - Accordi di Libero Scambio che l'Unione europea ha siglato con Paesi e gruppi di Paesi le merci che possano definirsi "di origine preferenziale" godono di reciproci trattamenti tariffari agevolati. Per ottenere tali trattamenti occorre attestare le merci come originarie, mediante i c.d. "certificati di circolazione" (EUR.1, EUR-MED e con riguardo alla sola posizione di "libera pratica" con A.TR. negli scambi con la Turchia), oppure attraverso la "dichiarazione di origine" in fattura apponibile (per le spedizioni di valore superiore a 6000 euro) solo da parte di operatori economici autorizzati dall'autorità doganale.
Lo status di "esportatore autorizzato" e quello di "esportatore registrato-REX" (quest'ultimo, ad oggi, si applica solo con Canada, Giappone, Paesi e Territori d'Oltremare, Paesi ESA, Vietnam e dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito a seguito della Brexit) consentono alle imprese di non dover più richiedere alla dogana il rilascio dei certificati e di evitare di dover produrre per ogni singola richiesta il c.d. "fascicolo di prove di origine" che, in base alle più recenti disposizioni, gli Uffici possono richiedere per consentire il rilascio della prova di origine costituita dai "certificati di circolazione", peraltro nemmeno più contemplati negli Accordi di ultima generazione:
FUTURE IS PAPERLESS...