Con Avviso pubblicato il 27 luglio 2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile, in versione inglese e nella corrispondente traduzione italiana, il documento orientativo sulle regole di origine relativo all’Accordo commerciale interinale UE-Mercosur (“ITA”). Il testo è reperibile sul portale istituzionale ADM, alla pagina “elenco-paesi”, sotto le singole voci dedicate ad Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/elenco-paesi).
Il documento è stato redatto da un gruppo di progetto dedicato del Programma Dogana (CPG 024) e approvato dal Gruppo Esperti doganali – Sezione Origine.
Perché la notizia è rilevante per le imprese
L’Accordo interinale UE-Mercosur è entrato in applicazione provvisoria il 1° maggio 2026. Il Capitolo 3 dell’ITA — norme e procedure di origine, con i relativi Allegati e l’Appendice — costituisce il quadro giuridico che determina se un prodotto originario dell’UE o del Mercosur possa beneficiare del trattamento tariffario preferenziale nell’altra Parte. Per le imprese italiane che esportano verso Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, o che importano prodotti originari di tali Paesi, la corretta gestione della prova di origine preferenziale è condizione necessaria per l’accesso al dazio ridotto o azzerato.
Il punto che le imprese non devono trascurare
Il documento orientativo non è giuridicamente vincolante e deve essere letto congiuntamente al testo dell’Accordo interinale, alla normativa doganale dell’UE e alla legislazione degli Stati membri UE e degli Stati Mercosur, che prevalgono sul documento stesso. Gli operatori economici e i loro consulenti doganali sono quindi tenuti a fondare le proprie determinazioni sulle fonti primarie (testo dell’Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE) e a utilizzare la guida ADM come strumento interpretativo di supporto, non come base giuridica autonoma.
Un aspetto operativo di particolare rilievo, che emerge dal documento e che segnaliamo a chiunque esporti verso il Mercosur: non tutti gli Stati del blocco Mercosur hanno adottato lo stesso regime di autocertificazione. Il Paraguay, in base alla scelta comunicata all’UE alla data di applicazione provvisoria dell’Accordo, utilizza esclusivamente la dichiarazione di origine sotto forma di “certificato” ai sensi dell’Allegato 3-D, e non la dichiarazione secondo il modello dell’Allegato 3-C. Un importatore italiano che riceva da un fornitore paraguaiano una dichiarazione redatta secondo il modello 3-C non potrà utilizzarla per la richiesta di trattamento preferenziale.
Conclusione
L’Avviso ADM del 27 luglio 2026 non introduce norme nuove: rende accessibile in italiano uno strumento interpretativo già approvato in sede UE. Il valore aggiunto, per l’impresa, sta nel tradurlo in procedura operativa — cosa che HERMES effettua da tempo per i clienti esposti sui mercati Mercosur, nell’ottica di chi sa che occorre sempre #attrezzarsipercompetere.
Per una sintesi del documento orientativo scrivete a info@hermesvc.com e riceverete il pdf con l’aggiornamento completo.
HERMES – Validating & Consulting
Dott. Massimiliano Mercurio

