La riforma pensata per colpire il modello Shein-Temu-AliExpress arriva quando le tre piattaforme hanno già spostato buona parte dei flussi su magazzini interni all’Unione. Una ricostruzione puntuale del quadro normativo, dei dati disponibili e delle implicazioni operative.
1. Il quadro normativo: una riforma a tre livelli
Dal 1° luglio 2026 è formalmente cessata, per le spedizioni extra-UE di valore intrinseco non superiore a 150 euro, la storica franchigia doganale prevista dagli articoli 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1186/2009. Al suo posto opera, in via transitoria e fino al 1° luglio 2028, un dazio doganale forfettario di 3 euro per ogni articolo distinto contenuto nella spedizione, indipendentemente dall’origine della merce. La riforma non nasce da un unico provvedimento, ma da una filiera di tre atti che è utile tenere distinti perché regolano piani diversi:
- Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026 (GUUE 18.2.2026): abolisce la franchigia e istituisce il dazio transitorio, modificando il Regolamento (CE) 1186/2009.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026 (GUUE 8.6.2026): ne disciplina l’attuazione operativa, modificando il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 — è qui che l’art. 222 stabilisce che ogni articolo compreso in una spedizione multi-prodotto costituisce, ai fini del dazio, una dichiarazione autonoma e distinta.
- Regolamento delegato (UE) 2026/1022, del 30 giugno 2026 (GUUE 1.7.2026): modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 precisando la definizione di “articolo” e i dati dichiarativi richiesti.
In Italia, la Circolare ADM n. 17/2026 del 25 giugno 2026 ha fornito le istruzioni operative agli operatori. Va inoltre ricordato che la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 126-128) ha introdotto un contributo nazionale aggiuntivo di 2 euro per pacco, la cui decorrenza — inizialmente prevista in corso d’anno — è stata sospesa con decreto collegato al PNRR fino al 1° ottobre 2026. Il Ministro dell’Economia ha confermato che, da tale data, il contributo nazionale si cumulerà al dazio unionale, portando il prelievo complessivo a 5 euro per articolo. Una ulteriore handling fee europea, di importo compreso indicativamente tra 2 e 4 euro e ancora in fase di definizione da parte delle istituzioni unionali, è attesa da novembre 2026 a copertura dei costi di controllo doganale.
Il dato di scala che giustifica l’intervento è quello pubblicato dalla Commissione europea: nel 2025 sono entrate nell’Unione circa 5,9 miliardi di spedizioni di basso valore, il 90% circa originate da piattaforme di e-commerce cinesi. Le spedizioni di modico valore rappresentano il 97% del numero di articoli importati ma solo il 2% del valore commerciale complessivo in ingresso — la sproporzione che ha motivato l’intervento del Consiglio.
2. La contromossa: magazzini nel territorio doganale dell’Unione
Il punto che merita attenzione — e che difficilmente emerge nella narrazione mediatica generalista — è che le principali piattaforme non stanno reagendo al dazio: lo avevano in larga parte anticipato. Il meccanismo è, dal punto di vista tecnico-doganale, lineare: il dazio da 3 euro colpisce le vendite a distanza di beni importati da un Paese terzo. Se la merce viene invece introdotta nel territorio doganale dell’Unione come importazione commerciale ordinaria — sdoganata una sola volta, come partita bulk, con applicazione del dazio ad valorem e dell’IVA all’importazione secondo la classificazione tariffaria e il valore in dogana — ed è quindi immessa in libera pratica, la successiva spedizione al cliente finale europeo è, a tutti gli effetti, una cessione interna al mercato unico. Non ricorrono così i presupposti della vendita a distanza da Paese terzo e il dazio transitorio non si applica.
Non si tratta di un’elusione irregolare, ma di una riconfigurazione della catena logistica che converte milioni di eventi doganali individuali in un numero contenuto di importazioni commerciali — lo stesso modello con cui operano da sempre i retailer che tengono stock in Europa, incluso Amazon per la quota di inventario gestita in regime FBA europeo.
I dati disponibili sono, in questo caso, riscontrabili su fonte aziendale diretta e non solo su rassegna giornalistica:
- Shein ha aperto a dicembre 2025 il proprio hub logistico primario europeo a Kąty Wrocławskie, Polonia — 740.000 mq a regime, 5.000 posti di lavoro nella regione della Bassa Slesia — come confermato dal comunicato ufficiale del gruppo (SHEIN Group Newsroom) e ripreso da oltre dieci testate di settore indipendenti.
- Seppur non rilevante per la distribuzione UE, sempre Shein ha aperto a maggio 2026 un terzo impianto sul campus logistico di Cannock (Midlands, UK), 35.000 mq (376.000 sq ft), 450 posti di lavoro aggiuntivi (1.000 in totale nella logistica UK del gruppo) — nell’ambito di un piano di investimento europeo dichiarato di 250 milioni di euro su cinque anni, confermato da dichiarazioni aziendali multiple (Martin Reidy, Direttore Corporate Affairs Europe di Shein).
- Temu dichiara l’obiettivo dell’80% degli ordini europei evasi da magazzino locale entro fine 2026 e opera una rete di 10 magazzini self-operated in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Italia e Austria — dato confermato anche da un comunicato DHL relativo alla partnership logistica Temu-DHL per il fulfillment locale in Europa.
- Il fornitore logistico GoodCang ha certificato, il 28 maggio 2026, i propri centri fulfillment in Europa (e Stati Uniti) per i venditori “semi-managed” di Shein, coprendo sdoganamento, magazzinaggio locale, ultimo miglio e resi.
- Segnalazioni di consumatori in diversi mercati UE (tra cui la Lettonia, a giugno 2026) confermano la comparsa, nel checkout di Temu e Shein, di etichette “EU warehouse” per i prodotti già stoccati in Europa e quindi esenti dal dazio — talvolta a un prezzo di listino superiore rispetto all’equivalente spedito dalla Cina, a compensare il costo della logistica locale.
Un ulteriore riscontro, di natura comportamentale, rafforza la lettura: dati di transazione elaborati da Consumer Edge indicano che la crescita degli ordini UE di Temu ha accelerato oltre il 60% nelle prime tre settimane di maggio 2026 (in Francia, quasi il 100%), con Shein in crescita di circa il 20% nello stesso periodo. Le due piattaforme, cioè, hanno accelerato proprio a ridosso dell’entrata in vigore del dazio anziché arretrare, coerentemente con l’ipotesi che l’impatto atteso della misura sia già stato in larga parte assorbito dalla riorganizzazione logistica.
3. Un precedente che conferma il pattern: gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti hanno abolito il regime de minimis per le importazioni di basso valore in due fasi: dal 2 maggio 2025 per Cina e Hong Kong, dal 29 agosto 2025 per tutte le altre origini, introducendo l’obbligo di dichiarazione formale, il dazio ordinario e — per le spedizioni postali — un prelievo forfettario per articolo. L’effetto immediato, misurato sui dati doganali statunitensi, è stato un calo di circa il 30% delle esportazioni cinesi di pacchi di basso valore verso gli USA. Il passaggio successivo è stato l’attivazione, da parte di Temu e Shein, di magazzini di prossimità (“forward warehouses”) già presenti sul territorio statunitense, con una redistribuzione dei flussi analoga a quella oggi osservabile in Europa. Il precedente americano non dimostra automaticamente l’esito europeo, ma costituisce un riscontro comportamentale coerente con la strategia già documentata nel mercato UE.
4. Cosa cambia — e cosa non cambia — dal 2028
La misura da 3 euro è esplicitamente transitoria: resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, salvo proroga condizionata alla piena operatività dell’EU Customs Data Hub. Da quella data la franchigia sarà abolita definitivamente e ogni importazione, a prescindere dal valore, sarà soggetta al dazio ordinario calcolato secondo origine, classificazione tariffaria e valore in dogana. In questo scenario, i magazzini europei già realizzati da Shein e Temu non rappresenteranno più un vantaggio di aggiramento del dazio transitorio, ma semplicemente l’infrastruttura con cui le due piattaforme opereranno, a tutti gli effetti, come importatori ordinari — pagando dazi e IVA sulla merce in ingresso bulk anziché su ciascuna spedizione al consumatore. La riorganizzazione logistica in atto va quindi letta come un anticipo strutturale del modello che la riforma del 2028 renderà comunque necessario, non come un’elusione permanente del prelievo doganale.
5. Implicazioni operative per gli operatori italiani
Per le imprese italiane che competono con questi flussi — in particolare nei settori moda, casalinghi ed elettronica di consumo — l’asimmetria competitiva strutturale non si esaurisce con l’introduzione del dazio transitorio: le piattaforme che hanno già spostato la fornitura su magazzino UE ne assorbono l’impatto in misura significativa, mentre l’effetto pieno del prelievo ricade principalmente sui venditori terzi minori e sulle spedizioni non riorganizzate.
Per gli operatori doganali e i responsabili compliance, il baricentro del controllo si sposta a monte: la corretta classificazione tariffaria e la determinazione del valore in dogana delle partite commerciali bulk in ingresso assumono un peso maggiore rispetto al passato, quando il controllo si concentrava sulla singola spedizione al consumatore. Restano inoltre da presidiare gli aspetti di rappresentanza doganale, la gestione dell’IVA sulle vendite successive (regime OSS o registrazione diretta nello Stato membro) e la tracciabilità della catena di fornitura ai fini della corretta imputazione dei regimi doganali applicabili.
Conclusioni
Il dazio da 3 euro introdotto dal Regolamento (UE) 2026/382 e attuato dai Regolamenti 2026/1200 e 2026/1022 è entrato in vigore in un contesto in cui i principali destinatari della misura avevano già avviato, con oltre un anno di anticipo, l’internalizzazione della logistica europea. Non ne risulta vanificato l’impianto normativo — che resta pienamente legittimo e proporzionato rispetto agli obiettivi di riequilibrio concorrenziale e di sicurezza dei prodotti — ma ne va ridimensionato l’effetto disincentivante atteso nel breve periodo, quantomeno nei confronti degli operatori di maggiore dimensione. La partita si sposta, di fatto, sulla riforma strutturale del 2028 e sulla capacità dell’Unione di presidiare, da quella data, l’intera catena di importazione bulk con gli stessi strumenti di controllo doganale — classificazione, origine, valore — già applicati agli importatori tradizionali.
HERMES – Validating & Consulting
Dott. Massimiliano Mercurio

