La misura annunciata dal Presidente Trump il 23 luglio 2026 e in vigore dalle 00:01 ET del 24 luglio non è un pacchetto di sanzioni in senso proprio (asset freeze, restrizioni finanziarie o embarghi), ma una nuova ondata di dazi doganali (tariffs) imposti ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974. La distinzione non è accademica: cambia la base giuridica, i rimedi processuali disponibili agli importatori e la sede del contenzioso (Corte di Commercio Internazionale USA, non OFAC).
1. Cosa è stato deciso
L’Office of the US Trade Representative (USTR) ha imposto dazi tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni da 60 economie, che coprono circa il 99% dell’import USA — Unione Europea inclusa, oltre a Regno Unito, Canada, Messico, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Svizzera e la gran parte dei principali partner commerciali statunitensi. La misura sostituisce, senza soluzione di continuità, il dazio globale temporaneo del 10% introdotto ai sensi della Section 122 dello stesso Trade Act, scaduto per decorrenza del termine massimo di 150 giorni proprio alla mezzanotte del 24 luglio.
2. La base giuridica e la motivazione ufficiale
Dopo che la Corte Suprema USA, il 20 febbraio 2026, ha dichiarato che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il Presidente a imporre dazi generalizzati, l’Amministrazione ha dapprima attivato la Section 122 (dazio globale al 10%, durata massima 150 giorni) e ora si sposta sulla Section 301, che consente misure contro pratiche commerciali ritenute “ingiustificate, irragionevoli o discriminatorie” — la stessa base già utilizzata, e confermata in sede giudiziaria, per i dazi contro la Cina nel primo mandato Trump. La motivazione ufficiale, dichiarata dall’USTR Jamieson Greer, è l’inadeguata applicazione da parte dei partner commerciali dei divieti di importazione di beni realizzati con lavoro forzato: ai Paesi privi di una legge specifica in materia (tra cui Cina) è stato applicato il dazio del 12,5%; ai Paesi che dispongono di tale normativa (tra cui India, Pakistan, Argentina) il dazio del 10%.
3. Cosa resta da verificare
Le fonti giornalistiche consultate riportano, con qualche disallineamento, il trattamento specifico del Regno Unito (10% secondo alcune ricostruzioni, 12,5% secondo altre) e segnalano — senza fornire il dettaglio operativo — che per l’Unione Europea la misura riguarderebbe “prodotti non esenti”, a conferma che esistono verosimilmente esclusioni o regimi differenziati per specifiche categorie merceologiche o per prodotti già coperti da intese settoriali UE-USA. Il testo integrale del Federal Register Notice USTR, unica fonte primaria dirimente sull’esatta architettura tariffaria per singola voce NC/HTS, non è ancora stato da noi acquisito e verificato: fino a tale verifica, ogni determinazione operativa su singole partite export deve considerarsi provvisoria.
4. Implicazioni operative per l’impresa esportatrice italiana
In attesa del testo puntuale, tre azioni sono già ora indifferibili: (i) verificare, voce doganale per voce doganale, se il proprio prodotto rientra tra i “non esenti” per l’export verso gli USA; (ii) rafforzare la due diligence di filiera secondo lo standard EIFEC EC1001 — oggettiva (documentazione dei fornitori), soggettiva (screening delle controparti) e geografica (mappatura del rischio Paese) — poiché la retorica del “forced labor” sposta il focus dei controlli USA dalla sola origine preferenziale alla tracciabilità sociale della supply chain; (iii) monitorare l’inchiesta USTR, già avviata, su 16 partner commerciali (inclusa l’UE) sospettati di sovrapproduzione distorsiva: è annunciata come la prossima leva Section 301.
Per una valutazione puntuale dell’impatto su specifiche linee di prodotto o per l’impostazione di un protocollo di due diligence di filiera conforme allo standard EC1001, HERMES – Validating & Consulting è a disposizione delle imprese interessate.
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HERMES – Validating & Consulting
Dott. Massimiliano Mercurio

