Cosa insegna la riforma 231 a chi è già certificato.
Novara, agosto 2026 — a cura di Massimiliano Mercurio
Un operatore economico autorizzato sa già, per esperienza diretta, che l’autorizzazione AEO non si mantiene con un manuale delle procedure ben scritto. Si mantiene con un audit trail: verifiche datate, controlli ripetuti, evidenze che la procedura descritta sulla carta sia quella effettivamente eseguita in azienda. È esattamente lo spostamento di logica probatoria che la riforma del d.lgs. 231/2001, approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, impone ora anche sul terreno dell’intelligenza artificiale — un terreno su cui la maggior parte delle imprese, per quanto mi risulta da personale esperienza diretta (dunque con tutti i limiti che questo comporta), non ha ancora nulla di paragonabile a un sistema AEO.
Cosa richiede già la dogana, e perché torna utile saperlo
Chi opera come AEO conosce il principio: l’affidabilità non si presume, si dimostra attraverso la ripetizione documentata dei controlli — self-assessment, audit interni periodici, tracciabilità delle non conformità e delle relative azioni correttive (le c.d. contromisure), verifiche ADM che guardano ai registri più che alle dichiarazioni di intenti. È un impianto probatorio maturo, rodato in vent’anni di prassi doganale europea. L’ulteriore riforma al d.lgs. 231/2001 (il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità penale degli enti) porta la stessa logica — con vent’anni di ritardo, verrebbe da dire — sul governo dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, e lo fa attraverso un innesto preciso nel catalogo dei reati presupposto.
Il nuovo reato presupposto: art. 437-bis c.p. e art. 25-vicies d.lgs. 231/2001
Il collegamento tecnico è nel nuovo art. 25-vicies d.lgs. 231/2001, che richiama l’art. 437-bis c.p. introdotto nell’ambito del pacchetto di attuazione del regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e della legge delega 23 settembre 2025, n. 132. La norma punisce chi, nella progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, omette misure tecniche idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero omette misure di sorveglianza umana. È una fattispecie di pericolo concreto — reclusione da uno a cinque anni se il pericolo riguarda la vita o l’incolumità individuale, da due a otto anni se riguarda l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato — costruita come norma penale “in bianco”: il contenuto della condotta dovuta si ricava dall’AI Act, dagli standard tecnici armonizzati, dalle istruzioni dei fornitori.
Con l’inserimento nel catalogo 231, questo reato — insieme al 612-quater c.p. sui deepfake illeciti, già presupposto autonomo dal 2025 — smette di essere un rischio personale del progettista o dell’utilizzatore professionale e diventa un rischio dell’ente, sanzionabile con quote pecuniarie e, nei casi più gravi, con le misure interdittive dell’art. 9 d.lgs. 231/2001.
L’onere della prova si sposta: la colpa di organizzazione come elemento costitutivo
Qui la riforma tocca la parte che un OEA riconosce immediatamente. La colpa di organizzazione, finora ricostruita in giurisprudenza come presupposto implicito della responsabilità dell’ente, diventa elemento costitutivo dell’illecito: non più soltanto una linea difensiva che l’ente oppone a proprio favore, ma un fatto che l’accusa deve provare in positivo, guardando all’organizzazione effettiva e non al Modello sulla carta. La riforma elimina inoltre la distinzione tra reati dei soggetti apicali — oggi assistiti da una presunzione di responsabilità superabile dall’ente — e reati dei sottoposti, con un regime probatorio unificato. Per chi gestisce già un sistema AEO, il parallelo è diretto: la dogana non chiede all’operatore di dimostrare l’assenza di dolo caso per caso, chiede una struttura di controllo che, per come è costruita e mantenuta, renda l’irregolarità l’eccezione statisticamente residuale — non la regola scoperta a campione.
Il mutuo riconoscimento come chiave di lettura dell’equivalenza funzionale
La riforma introduce anche il principio dell’equivalenza funzionale per gli enti stranieri, che permette di valutare la conformità degli strumenti di compliance adottati da una capogruppo extra-UE secondo l’ordinamento di provenienza. Chi lavora con gli accordi di mutuo riconoscimento AEO — Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, ordinamenti che riconoscono standard equivalenti pur con procedure formalmente diverse — riconosce lo stesso meccanismo: non identità delle regole, ma equivalenza sostanziale degli esiti di controllo. Per i gruppi multinazionali con funzioni IA centralizzate fuori dall’Unione, sarà lo stesso tipo di dossier probatorio già costruito per la mutua assistenza doganale a poter sostenere, con gli adattamenti necessari, la dimostrazione di equivalenza richiesta dal nuovo art. 25-vicies.
Cosa fare, in pratica
Per un’impresa che utilizza IA in selezione del personale, credit scoring, diagnostica, controllo qualità o logistica, tradurre questo in azione significa applicare ai sistemi di IA la stessa disciplina di due diligence — oggettiva, soggettiva e geografica, secondo lo standard EIFEC EC1001 — già familiare a chi gestisce dual use o sanzioni: identificare i sistemi ad alto rischio in uso (due diligence oggettiva sul sistema), verificare chi li progetta, li fornisce e li supervisiona (due diligence soggettiva sulla catena di fornitura), e mappare dove i dati e i modelli sono trattati o addestrati (due diligence geografica, rilevante anche per l’equivalenza funzionale). Il risk assessment 231 va aggiornato di conseguenza, con un presidio di sorveglianza umana verificabile — non simbolico — e un calendario di verifiche datate e archiviate, sul modello degli audit periodici già in uso per il mantenimento dello status AEO.
Nota operativa
Le imprese già certificate AEO hanno un vantaggio concreto che raramente viene sfruttato: il calendario di audit interno esistente può essere esteso ai sistemi di IA ad alto rischio senza costruire un impianto nuovo da zero. Chi aspetta il decreto attuativo definitivo — la riforma non è ancora conclusa, e il Governo ha otto mesi per razionalizzare l’elenco dei reati presupposto — arriva comunque a integrare l’IA nel proprio Modello 231. Chi lo fa oggi, appoggiandosi a una struttura di controllo già collaudata, arriva prima e con meno costi di adeguamento.
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Massimiliano Mercurio

