Circolare ADM n. 15/D del 16 giugno 2026 Esportatore Autorizzato A.TR.: la procedura definitiva

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il 16 giugno 2026 la Circolare n. 15/D (prot. 334626/RU), che riordina in modo organico e definitivo la figura dell’Esportatore Autorizzato A.TR. e la procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione A.TR. per gli scambi UE-Turchia. Per le imprese che esportano regolarmente verso la Turchia, è un provvedimento da leggere con attenzione.

Che cos’è l’A.TR. e perché conta

Il certificato A.TR. non è un documento di origine: attesta che la merce è in libera pratica nell’ambito dell’Unione doganale UE-Turchia, consentendo l’applicazione dei benefici daziari previsti dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia. Si applica a tutte le merci, indipendentemente dalla loro origine, fatta eccezione per i prodotti agricoli di base e quelli carbo-siderurgici ex CECA.

La procedura ordinaria (art. 7 della Decisione 1/2006) richiede la presentazione del certificato all’ufficio doganale al momento dell’esportazione. La procedura semplificata — riservata agli esportatori autorizzati — permette di evitare questa formalità, con evidente vantaggio in termini di velocità e fluidità operativa.


Chi può richiedere lo status di Esportatore Autorizzato A.TR.

Questo è il punto più rilevante della circolare, e il più delicato.

La domanda può essere presentata esclusivamente dall’operatore economico qualificabile come esportatore ai sensi dell’art. 1, par. 19 del Regolamento Delegato UE 2015/2446, vale a dire la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha il potere — al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale — di decidere l’invio della merce fuori dal territorio unionistico.

ADM ribadisce con chiarezza una distinzione che spesso genera equivoci operativi:

Trasportatori, vettori, doganalisti e case di spedizione NON possono essere titolari dello Status Esportatore Autorizzato A.TR., in quanto soggetti che forniscono servizi logistici o di assistenza doganale — e non detengono il potere decisionale sull’esportazione.

Fanno eccezione due casi specifici: l’esportazione con resa EXW con acquirente extra-UE (dove l’esportatore può essere individuato per via residuale) e — limitatamente all’origine preferenziale negli ALS — le aperture già note della Commissione europea verso gli operatori logistici. Ma la Circolare 15/D precisa esplicitamente che la Decisione 1/2006 non è un Accordo di Libero Scambio: pertanto quella apertura non si applica all’A.TR.

In sintesi: fabbricanti e commercianti esportatori sì; intermediari no.


Come si ottiene: la procedura

La domanda — redatta sul modulo allegato alla circolare e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante — va inviata via PEC all’Ufficio ADM territorialmente competente, individuato in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale del richiedente.

L’Ufficio ADM verifica la sussistenza di due condizioni cumulative:

  • l’operatore effettua frequentemente spedizioni per le quali possono essere rilasciati certificati A.TR.;
  • offre tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci (libera pratica).

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (applicando per analogia l’art. 22 CDU).


Il codice identificativo e le modalità di rilascio

Ogni provvedimento riceve un codice alfanumerico strutturato: IT/ATR/[progressivo]/[sigla ufficio]/[anno] — ad esempio, IT/ATR/001/PI3/26 per il primo provvedimento rilasciato nel 2026 dall’UADM Piemonte 3. La numerazione progressiva si azzera ogni anno.

L’autorizzazione ha validità illimitata, purché permangano le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Cessa automaticamente in caso di modifica della disciplina pattizia o di cessazione del codice EORI.


Decorrenza e disposizioni transitorie

A partire dal 1° luglio 2026 il procedimento è regolato esclusivamente dalla Circolare 15/D. Entro il 1° gennaio 2027, gli Uffici ADM adegueranno alle nuove istruzioni tutti i provvedimenti già rilasciati sotto le precedenti circolari (tra cui la 11/D/2010, la 42/2020 e la 12/2022 adottata in emergenza Covid).


Cosa fare adesso

Le imprese che esportano regolarmente verso la Turchia dovrebbero verificare:

  1. Se già titolari di uno status A.TR., la conformità del provvedimento esistente ai nuovi requisiti formali e la sua riallineazione entro il termine del 1° gennaio 2027.
  2. Se non ancora autorizzate, la sussistenza dei requisiti per presentare domanda e i vantaggi operativi concreti della procedura semplificata.
  3. In ogni caso, la corretta qualificazione del soggetto esportatore nella propria supply chain, evitando l’errore — frequente — di attribuire lo status ad un intermediario logistico.

HERMES – Validating & Consulting assiste le imprese nell’analisi dei requisiti, nella predisposizione della documentazione e nella gestione dell’intero iter autorizzativo per l’ottenimento dello Status di Esportatore Autorizzato A.TR., nonché nel presidio delle semplificazioni doganali più in generale. Per una valutazione preliminare senza impegno, scrivete a info@hermesvc.com o visitate www.hermesvc.com.

Massimiliano Mercurio

#attrezzarsipercompetere