CBAM, rettifica dei valori predefiniti: pubblicato il Reg. (UE) 2026/1740

Nuovi codici TARIC per clinker e cemento, correzioni ai valori predefiniti e riflessi sulle dichiarazioni già presentate nel 2026

Chi ha già presentato dichiarazioni CBAM nel 2026 per cemento, fertilizzanti, ghisa/ferro/acciaio, alluminio o idrogeno deve riesaminarle: alcuni valori predefiniti applicati potrebbero essere stati corretti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione, del 20 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 31 luglio 2026 (disponibile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202601740), rettifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, che stabilisce i valori predefiniti per il calcolo delle emissioni incorporate ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), ai sensi dell’art. 7, par. 7, del Reg. (UE) 2023/956. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne ha dato notizia con avviso del 13 agosto 2026 (a questo link:e8429ce7-987b-dd61-f08d-ae00e8280595), a seguito della comunicazione dei Servizi della Commissione del 12 agosto.

Si tratta di una rettifica agli Allegati I e IV del Reg. (UE) 2025/2621, resa necessaria da errori di trascrizione e da lacune emerse nel consolidamento delle tabelle, effettuato in tempi stretti per rispettare l’avvio dell’obbligo applicativo dal 1° gennaio 2026.

Le correzioni sostanziali

  • Nuovi codici TARIC per il cemento: il codice NC 2523 10 00 si suddivide in 2523 10 00 10 (clinker bianco) e 2523 10 00 90 (altri clinker, inclusi i grigi); il codice NC 2523 90 00 si suddivide in 2523 90 00 10 (cementi bianchi idraulici) e 2523 90 00 90 (altri cementi idraulici, inclusi i grigi). La distinzione riflette valori predefiniti diversi tra prodotto bianco e grigio.
  • Restrizione dell’ambito per l’argilla: il codice NC 2507 00 80 è sostituito dal TARIC 2507 00 80 80, poiché il Reg. (UE) 2025/2083 ha ristretto il perimetro CBAM alla sola argilla caolinica calcinata.
  • Correzione di valori predefiniti errati o omessi: tra gli altri, i codici NC 7218-7223 e 7226 20 00 per Taiwan e per la tabella “Altri paesi e territori”, il valore per l’Angola (NC 2601 12 00), e i valori mancanti per Albania, Gabon, Guatemala, Liberia, Nuova Caledonia, Zambia e Zimbabwe.
  • Correzione di codici NC errati per la Tunisia (7615 10 10, 7615 10 30, 7615 10 80, 7615 20 00) e allineamento dei nomi dei Paesi terzi alla nomenclatura del Reg. (UE) 2020/1470, per coerenza con gli Allegati II e III.
  • Soppressione delle colonne con la maggiorazione 2026/2027/2028 dagli Allegati I e IV, per evitare incongruenze da arrotondamento: il calcolo del valore finale maggiorato viene ora effettuato direttamente nel registro CBAM, sulla base dei valori predefiniti per le emissioni totali.
  • Correzione dei valori predefiniti dei precursori nell’Allegato IV per i codici NC 7616 99 10 e 7616 99 90, ora allineati al Paese terzo con l’intensità di emissione più elevata.
  • Chiarimento sul percorso produttivo: se un codice NC a 8 cifre non riporta un indicatore di percorso produttivo pur appartenendo a un gruppo SA (4 o 6 cifre) che lo prevede, il parametro di riferimento CBAM per quel codice è indipendente dal percorso produttivo.

Decorrenza

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica in tutti i suoi elementi dal 1° gennaio 2026: una retroattività esplicitamente motivata dalla Commissione con l’esigenza di garantire la certezza del diritto sul calcolo dei certificati CBAM da restituire.

Impatto operativo

ADM, nell’avviso sopra citato, richiama espressamente gli operatori a riesaminare tempestivamente le dichiarazioni doganali già presentate nel corso del 2026 che abbiano utilizzato i valori predefiniti oggi corretti, procedendo alla rettifica ove necessario, e ad applicare da subito i nuovi codici TARIC e i valori aggiornati per le dichiarazioni successive. Per gli operatori che importano clinker o cemento, la distinzione doganale tra prodotto bianco e grigio non è più facoltativa: il codice TARIC a 10 cifre determina ora direttamente il valore predefinito applicabile e, di conseguenza, il numero di certificati CBAM da restituire.

Indicazione operativa: prima della prossima scadenza dichiarativa CBAM, verificare puntualmente, per ciascuna importazione 2026 già dichiarata, il codice TARIC utilizzato e il valore predefinito applicato rispetto alle tabelle aggiornate dell’Allegato I; ove emerga uno scostamento, predisporre la rettifica prima che sia l’Agenzia a rilevarlo in sede di controllo.

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Massimiliano Mercurio