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Il 23 luglio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/1848, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 e introduce il XXI pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa, in attuazione della Decisione (PESC) 2026/1849. Il testo Γ¨ entrato in vigore il 24 luglio 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In parallelo Γ¨ stato adottato anche un regolamento speculare per la Bielorussia.

Per un’impresa che acquista, vende, trasporta o finanzia operazioni con controparti anche solo indirettamente collegate alla Russia, questo pacchetto non Γ¨ un aggiornamento di facciata. Tocca l’energia, il trasporto marittimo, il sistema bancario, le cripto-attivitΓ , la classificazione doganale dei prodotti e persino la possibilitΓ , per le imprese europee, di difendersi nei tribunali quando una sanzione viene aggirata attraverso un contenzioso avviato in Russia. Vediamo, in sintesi, cosa cambia davvero.

Petrolio, price cap e la β€œflotta ombra”

La novitΓ  piΓΉ rilevante sul fronte energetico riguarda il tetto al prezzo del petrolio greggio russo: il meccanismo che lo aggiorna automaticamente in base all’andamento del mercato viene sospeso fino al 15 luglio 2027. Fino ad allora, salvo diversa decisione del Consiglio, resta in vigore il tetto attualmente applicato. È una scelta dettata dalle turbolenze eccezionali dei mercati petroliferi, ma per gli operatori significa pianificare sulla base di un dato che, per almeno un anno, non si muoverΓ  secondo la logica ordinaria.

Il regolamento introduce inoltre regole piΓΉ chiare per la gestione dei carichi di petrolio russo sequestrati o confiscati dalle autoritΓ  nazionali, proroga al 31 marzo 2028 l’esenzione che consente il trasporto verso il Giappone di greggio e GNL dal progetto Sakhalin-2, e vieta le operazioni con le raffinerie inserite in un nuovo elenco dedicato: la prima, la Kulevi Oil Refinery in Georgia, sarΓ  soggetta al divieto dal 25 gennaio 2027. Continua inoltre l’espansione della lista delle navi della cosiddetta β€œflotta ombra”, ora estesa anche a chi fornisce servizi di bunkeraggio, rimorchio o trasbordo alle unitΓ  giΓ  sanzionate: sono state aggiunte 41 nuove navi, portando il totale complessivo oltre le 670 unitΓ .

GNL: una finestra stretta, non un liberi tutti

Sul gas naturale liquefatto il pacchetto introduce un regime transitorio piΓΉ articolato di quanto sembri ad una prima lettura. È prevista un’esenzione temporanea per il trasferimento verso Paesi terzi di GNL di origine russa, ma solo nell’ambito di contratti a lungo termine conclusi prima del 24 febbraio 2022 e mai modificati da allora, salvo alcuni aggiustamenti operativi tassativamente ammessi dal regolamento. Il volume complessivo trasferibile in un anno non potrΓ  comunque superare quello registrato nel 2025, e gli operatori coinvolti dovranno comunicare i volumi storici entro il 25 agosto 2026, con reportistica trimestrale successiva.

Tutti gli altri acquisti di GNL russo, quelli non collegati a un trasferimento conforme a queste condizioni, saranno vietati dal 1Β° gennaio 2027. Dalla stessa data scatta anche il divieto di prestare servizi presso i terminali GNL, che si applica pure ai contratti giΓ  in essere. È una struttura pensata per accompagnare un’uscita ordinata dal mercato, non per prolungarne indefinitamente l’accesso. A questo si aggiunge un nuovo obbligo di notifica e di dovuta diligenza per chi vende metaniere a Paesi terzi, con l’obbligo contrattuale di impedirne il ritrasferimento verso la Russia.

Banche e cripto-attivitΓ : il perimetro si allarga

Sul fronte finanziario, 33 nuovi enti creditizi e finanziari russi entrano nell’elenco dei soggetti con cui Γ¨ vietato transare. È prevista una deroga limitata per consentire a cittadini UE, SEE o svizzeri di chiudere conti o ritirare fondi giΓ  depositati presso questi enti, ma solo entro tre mesi dalla designazione e trasferendo le somme verso un istituto stabilito nell’Unione.

Le cripto-attivitΓ  restano un fronte di attenzione crescente: oltre a nuove entitΓ  e piattaforme inserite tra i soggetti sanzionati, il regolamento introduce la possibilitΓ  di vietare tutte le operazioni con prestatori di servizi crypto stabiliti in Paesi terzi che il Consiglio individuerΓ  in un elenco dedicato, ancora da popolare. Dal 25 agosto 2026, inoltre, il divieto di controllo da parte di cittadini russi si estende a qualsiasi societΓ  UE che presti un servizio legato alle cripto-attivitΓ , non piΓΉ solo a chi gestisce portafogli o servizi di custodia.

Nuovi beni sotto controllo, nuove restrizioni all’importazione

Il pacchetto amplia sensibilmente l’elenco dei beni dual-use e a rischio di impiego militare: entrano sotto controllo, tra gli altri, polveri e leghe di nichel e di berillio, materiali autoadesivi per uso aerospaziale, apparecchiature di supporto a terra e sistemi di lancio per droni, sistemi di disturbo delle comunicazioni e sistemi di terminazione del volo per droni e missili. Sono inoltre 51 le nuove entitΓ  inserite nell’elenco dei soggetti collegati al complesso militare-industriale russo, incluse alcune stabilite in Paesi terzi diversi dalla Russia: un segnale netto che l’attenzione dell’Unione si sta spostando anche sulle rotte di triangolazione.

Sul lato importazioni, si allarga la lista dei beni che generano ricavi significativi per la Russia e la cui importazione Γ¨ vietata: minerali di rame, nichel, piombo e metalli preziosi, zinco greggio, alcuni ossidi metallici, il tallolio, i lavori di vetro e persino alcune parti di ricambio per autoveicoli. Per le imprese che lavorano con fornitori extra-UE, questo significa un controllo piΓΉ stringente non solo sul Paese di spedizione, ma sull’origine reale delle materie prime incorporate nei prodotti finiti.

Una tutela in piΓΉ per le imprese europee

Un capitolo meno commentato ma di sicuro interesse riguarda la protezione delle imprese dell’Unione da azioni legali avviate presso tribunali russi in violazione di clausole di competenza esclusiva o di arbitrato. Il regolamento rafforza il diritto delle imprese UE a ottenere il risarcimento del danno davanti ai giudici di uno Stato membro, estende la possibilitΓ  di ottenere ingiunzioni che impediscano di dare seguito a sentenze russe in qualsiasi giurisdizione, e conferma che tali decisioni non potranno essere riconosciute nΓ© eseguite all’interno dell’Unione.

Il mirror bielorusso e la nuova cornice penale italiana

Nella stessa seduta il Consiglio ha adottato anche il Regolamento (UE) 2026/1846, che replica sulla Bielorussia pressochΓ© le stesse misure: gli stessi beni dual-use ora controllati per la Russia (nichel, berillio, componenti per droni), le stesse nuove restrizioni all’importazione e la stessa estensione del divieto di controllo cripto ai cittadini bielorussi dal 25 agosto 2026. Il messaggio Γ¨ chiaro: chi aggira le sanzioni russe passando dalla Bielorussia non trova, in questo pacchetto, una via piΓΉ agevole.

Vale la pena ricordare, per le imprese italiane, che dal 2026 la violazione delle misure restrittive UE Γ¨ reato anche quando manca il dolo. Il D.Lgs. 211/2025, che ha recepito la direttiva UE sul tema, punisce con la reclusione fino a sei anni le violazioni dolose e, per la prima volta, introduce una fattispecie colposa per le operazioni con colpa grave su beni dual-use e materiali di armamento. In questo contesto, una due diligence documentata e aggiornata non Γ¨ piΓΉ solo buona prassi: Γ¨ l’elemento che puΓ² fare la differenza tra un’irregolaritΓ  gestita e una responsabilitΓ  penale personale.

Cosa fare ora

Per le imprese che operano, anche indirettamente, con la Russia o con controparti che a loro volta vi hanno rapporti, il primo passo Γ¨ aggiornare tempestivamente le liste di screening di persone, entitΓ , banche, piattaforme crypto e navi. Il secondo Γ¨ rivedere la classificazione doganale e dual-use dei prodotti trattati, alla luce delle nuove voci introdotte. Il terzo, spesso trascurato, Γ¨ documentare ogni decisione di compliance assunta: in un contesto normativo che si evolve cosΓ¬ rapidamente, la capacitΓ  di dimostrare una due diligence adeguata, aggiornata e coerente con il rischio specifico dell’operazione Γ¨ ciΓ² che distingue un’impresa preparata da una esposta.

HERMES – Validating & Consulting segue con continuitΓ  l’evoluzione del quadro sanzionatorio europeo e resta a disposizione delle imprese per la verifica dell’impatto operativo di questo XXI pacchetto sulle singole attivitΓ  di importazione, esportazione e finanziamento.

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HERMES – Validating & Consulting

Dott. Massimiliano Mercurio