Dal 1ยฐ luglio 2026 cambia il trattamento doganale delle spedizioni e-commerce di modico valore. Con la Circolare 17/2026, la Direzione Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le istruzioni operative attuative del Regolamento (UE) 2026/382, che abolisce la franchigia daziaria di cui agli artt. 23-24 del Reg. (CE) 1186/2009 e introduce, in via transitoria fino al 1ยฐ luglio 2028, un dazio forfettario di 3 EUR per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco di spedizione non superiore a 150 EUR.
Per chi importa o gestisce flussi e-commerce, il punto operativo non รจ il principio โ giร noto dal Regolamento โ ma il dettaglio attuativo: la nuova circolare scioglie nodi pratici su dichiarante, tracciati, garanzie e gestione del reso, sui quali si concentra questo articolo.
Ambito di applicazione e nozione di โarticoloโ
Il dazio si applica sia ai beni in regime IOSS sia a quelli veicolati tramite spedizioni postali ai sensi del nuovo punto 24 dell’art. 1 RD. Resta determinante la nozione di โspedizioneโ: merci dello stesso speditore e destinatario ordinate o spedite separatamente costituiscono spedizioni distinte, anche se consegnate lo stesso giorno.
Il punto tecnicamente piรน delicato riguarda la nuova definizione di articolo (nuovo punto 61, art. 1 RD): merci con identica classificazione tariffaria, descrizione e โ se richiesta in dichiarazione โ medesima origine. La novitร procedurale chiave รจ che l’art. 228, par. 1 RE, come modificato dal Reg. di esecuzione UE 2026/1200, esclude il raggruppamento di articoli quando si applica il dazio dei 3 EUR: il tributo si applica per linea di dichiarazione, indipendentemente dalla quantitร indicata, fintanto che il valore intrinseco complessivo non superi 150 EUR. Una scelta dichiarativa non accorta in fase di compilazione del dataset puรฒ quindi tradursi in un moltiplicatore di costo non trascurabile.
Il dichiarante: un criterio gerarchico a quattro livelli
La circolare individua il soggetto obbligato secondo un ordine di prioritร preciso:
(1) il titolare IOSS o il suo rappresentante indiretto;
(2) il soggetto in regime Special Arrangement o il suo rappresentante indiretto;
(3) il rappresentante indiretto dell’importatore, se non si usano i regimi 1 e 2;
(4) in via residuale, chi รจ in grado di presentare le merci e fornire le informazioni doganali necessarie.
Per gli operatori che gestiscono flussi import per conto terzi, questa gerarchia merita una verifica puntuale dei propri contratti di rappresentanza, poichรฉ determina chi risponde del debito doganale.
Tracciati, codici e garanzia
Operativamente, restano disponibili i tracciati H1 (obbligatorio per merci soggette a divieti, restrizioni, accisa o preferenze) e H7 (per le spedizioni di valore non superiore a 150 EUR libere da tali vincoli); l’H6 resta utilizzabile su base volontaria fino a 1.000 EUR. Viene introdotto il codice di preferenza โ5โ per identificare le merci soggette al regime forfettario, e i nuovi codici IVA F48 (IOSS), F49 (Special Arrangement) e F53 (regime IVA standard), che sostituiscono il superato C07.
Sul fronte garanzie, non รจ ammessa la riduzione al 30% dell’importo di riferimento per le operazioni e-commerce: resta obbligatoria la garanzia globale (CGU) per chi copre piรน dichiarazioni nel tempo, sebbene siano ammesse stime dinamiche mensili o trimestrali per attenuare l’impatto delle fluttuazioni stagionali.
Un punto di attenzione per gli operatori: il reso non genera rimborso del dazio
Tra le previsioni di maggiore impatto pratico segnalo la modifica dell’art. 148, par. 3 RD: non รจ piรน possibile invalidare, dopo lo svincolo, la dichiarazione relativa a beni di modico valore successivamente restituiti o non ritirati. Il dazio di 3 EUR versato resta quindi dovuto, salva l’applicazione delle ipotesi ordinarie di rimborso/sgravio ex artt. 116 e 118 CDU per merci difettose o non conformi. Le piattaforme e i gestori di flussi B2C con tassi di reso elevati dovranno rivedere i propri modelli di costo tenendo conto di questo effetto.
Conclusione operativa
La Circolare 17/2026 conferma che la riforma del piccolo e-commerce non รจ un mero adeguamento tariffario, ma richiede una revisione strutturata dei flussi dichiarativi: identificazione corretta del dichiarante, scelta del tracciato coerente con la natura della merce, gestione della garanzia globale e consapevolezza dell’irreversibilitร del dazio in caso di reso. Per gli operatori giร strutturati in logica AEO, l’impatto รจ gestibile con un aggiornamento procedurale puntuale; per chi opera senza presidio doganale stabile, il rischio di errori dichiarativi sistematici รจ concreto.
La circolare รจ disponibile al link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240887468/354938-25062026+-+circolare+n.+17-2026++dogane.pdf/c4feb01d-48cb-4da4-564c-39e859a8b664?version=1.1&t=1782378907850
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