Con la Circolare n. 19/2026, che sostituisce integralmente la precedente circolare 16/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fissa un punto fermo operativo su un tema che tocca ogni impresa esposta a errori dichiarativi: come correggere spontaneamente una dichiarazione doganale, e a quali condizioni la correzione riduce la sanzione o esclude la rilevanza penale.
Due istituti distinti, da non confondere
La circolare chiarisce una distinzione che nella prassi genera spesso equivoci: la revisione della dichiarazione su istanza di parte (articolo 42 DNC) e il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997, richiamato dall’articolo 104 DNC) non sono la stessa cosa e non condividono le stesse condizioni di accesso.
- L’esimente dalla sanzione ex articolo 96, comma 13, DNC opera solo se l’istanza di revisione Γ¨ presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’avvio di attivitΓ di accertamento o procedimenti penali.
- Il ravvedimento operoso ha un perimetro piΓΉ ampio: resta utilizzabile anche dopo la conoscenza formale di controlli in corso, ed Γ¨ precluso solo dalla notifica di avvisi di pagamento o di accertamento.
Ne consegue che la conoscenza di un controllo in corso non blocca la possibilitΓ di regolarizzare, ma fa venire meno l’esimente piΓΉ favorevole, spostando l’impresa sul terreno β meno vantaggioso ma comunque praticabile β del ravvedimento con sanzione ridotta anzichΓ© azzerata.
Le quattro fattispecie operative
La circolare ordina la materia in quattro scenari, ciascuno con proprie modalitΓ di perfezionamento:
- Adempimento spontaneo prima dello svincolo, nell’ambito dei controlli in linea ex articolo 188 CDU: si perfeziona con l’accettazione del verbale di constatazione.
- Adempimento spontaneo dopo lo svincolo, senza conoscenza formale di controlli: accesso pieno alla revisione su istanza di parte con esimente dalla sanzione.
- Adempimento spontaneo dopo lo svincolo, con conoscenza formale di controlli o procedimenti penali: resta la via del ravvedimento operoso, con sanzione ridotta anzichΓ© esclusa.
- Regolarizzazione a posteriori per omessa dichiarazione: ravvedimento ammesso solo entro 90 giorni dall’immissione in consumo, termine oltre il quale la riduzione della sanzione non Γ¨ piΓΉ accessibile.
Il nodo dei pagamenti: due canali, non uno
Un aspetto pratico rilevante, spesso fonte di errore, riguarda le modalitΓ di pagamento. I conti di debito doganali sono abilitati esclusivamente per diritti doganali ed eventuali interessi. La sanzione, in ogni fattispecie di ravvedimento, va invece versata con bonifico bancario separato sul conto del ricevitore dell’ufficio competente, di norma nello stesso giorno della rettifica. Il ravvedimento si considera perfezionato solo alla data di accredito effettivo delle somme, non a quella di disposizione del bonifico: un dettaglio che incide direttamente sul calcolo della riduzione applicabile.
Rilevanza penale: estinzione del reato e causa di non punibilitΓ
Per le violazioni con profili penali, l’articolo 112 DNC prevede due esiti distinti: l’estinzione del reato (comma 1), praticabile fino all’apertura del dibattimento di primo grado, e la causa di non punibilitΓ (comma 2). In entrambi i casi il ravvedimento deve essere integrale β tributo, sanzione ed eventuali interessi per intero β per produrre l’effetto liberatorio; un pagamento parziale estingue il debito tributario pro quota ma non produce alcun effetto sul piano penale.
Ravvedimento parziale e cumulo giuridico
La circolare conferma che un versamento insufficiente non fa decadere il ravvedimento: lo perfeziona proporzionalmente all’importo versato, lasciando l’ufficio libero di procedere per la quota residua. Viene inoltre chiarito il coordinamento con il cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997): in sede di ravvedimento operoso il cumulo Γ¨ utilizzabile solo per violazioni della stessa disposizione commesse nel medesimo anno solare; oltre questo perimetro, servono adempimenti e calcoli separati per ciascuna annualitΓ .
Implicazioni operative per le imprese
Per gli operatori economici, in particolare quelli titolari di autorizzazione AEO, la circolare rafforza l’incentivo a strutturare procedure interne di controllo e correzione tempestiva degli errori dichiarativi, prima che l’Amministrazione avvii verifiche. Un sistema di compliance doganale disegnato per intercettare tempestivamente gli errori non Γ¨ solo un presidio di rischio: Γ¨ la condizione che preserva l’accesso agli istituti piΓΉ favorevoli, esimente compresa.
La nota Γ¨ disponibile integralmente a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/240887468/468276.21-07-2026-Circolare+19_con_allegati.pdf/30feb77b-f51e-2dde-53f5-6a3746c42fcd?version=2.1&t=1784726247819&download=true.
Per una verifica puntuale della propria posizione β in corso o pregressa β e per la strutturazione di procedure interne di adempimento spontaneo, HERMES β Validating & Consulting Γ¨ a disposizione delle imprese per un’analisi tecnica su misura. Contattateci su www.hermesvc.com.
#attrezzarsipercompetere

