1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il Consiglio dellβUnione Europea ha adottato in data 23 aprile 2026, con entrata in vigore il 24 aprile 2026, il ventesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia (XX Pacchetto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellβUnione Europea (rif. OJ L_202600506). Si tratta dellβaggiornamento piΓΉ significativo del regime sanzionatorio dal 2024. Gli atti normativi che lo compongono sono i seguenti:
β’ Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio del 23 aprile 2026, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 (regime sanzionatorio commerciale Russia);
β’ Regolamento (UE) 2026/511 e Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509, che modificano e attuano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (misure restrittive individuali);
β’ Regolamento (UE) 2026/513 e Regolamento di esecuzione (UE) 2026/505, che modificano il Regolamento (CE) n. 765/2006 (misure restrittive Bielorussia).
2. PRINCIPALI NOVITΓ DEL XX PACCHETTO
Il XX Pacchetto si caratterizza per un significativo ampliamento delle restrizioni commerciali e finanziarie, con focus strategico sullβanti-elusione, sulla responsabilitΓ degli operatori economici e sul controllo rafforzato delle filiere di fornitura. Le novitΓ sono articolate nelle seguenti aree tematiche.
2.1 Restrizioni alle esportazioni verso la Russia β Allegato XXIII
LβAllegato XXIII del Regolamento (UE) n. 833/2014 Γ¨ stato ulteriormente ampliato con nuove categorie merceologiche soggette a divieto di esportazione, vendita o trasferimento verso la Russia. Il valore complessivo dei nuovi divieti allβexport supera i 365 milioni di euro. Le principali categorie colpite sono: vetreria da laboratorio (classificata come bene rilevante per lo sforzo bellico, utilizzabile nella produzione di esplosivi e agenti chimici, Cap. 70); lubrificanti ad alte prestazioni e additivi specifici (materiali energetici a rilevanza militare, Cap. 27 e 34); determinati prodotti chimici (Cap. 28 e 29); gomma e articoli di gomma vulcanizzata (Cap. 40); articoli in acciaio (Cap. 73); utensili per la lavorazione e produzione di metalli (Cap. 82); trattori industriali (Cap. 87). NellβAllegato VII (beni e tecnologie a duplice uso/high-tech) sono stati aggiunti il codice item X.C.IX.017 (sostanze e fluidi lubrificanti e loro additivi, con codice doganale 7017 nella sezione B) e modificati i codici X.C.VIII.004 e X.C.VIII.005.
Si rammenta che per i beni dellβAllegato VII non vi sono correlazioni dirette con codici HS/TARIC. Le clausole di esenzione transitoria (grandfathering) si applicano in via generale fino al 25 luglio 2026 per i contratti conclusi prima dellβentrata in vigore del XX Pacchetto.
2.2 Restrizioni alle importazioni dalla Russia β Allegato XXI
LβAllegato XXI del Regolamento (UE) n. 833/2014 Γ¨ stato ampliato con 39 nuovi codici doganali (si veda la Sezione 3 per lβelenco completo). Il valore dei nuovi divieti di importazione supera i 530 milioni di euro. Le principali categorie di nuovi prodotti vietati allβimport includono: metalli non ferrosi e loro semilavorati (rame, nichel, alluminio, molibdeno, magnesio, cobalto e relative leghe, cascami e rottami); determinati prodotti chimici e minerali; articoli di gomma vulcanizzata; pelli da pellicceria conciate. Le deroghe transitorie (esenzioni contrattuali) si applicano fino al 25 luglio 2026 ovvero al 27 gennaio 2027 a seconda della classificazione doganale del prodotto.
2.3 Misure in materia energetica β GNL, petrolio e flotta ombra
Il XX Pacchetto introduce rilevanti novitΓ nel settore energetico, in continuitΓ con le misure giΓ introdotte dal XIX Pacchetto (Reg. (UE) 2025/2033): dal 1Β° gennaio 2027 Γ¨ vietata la prestazione di servizi ai terminali di gas naturale liquefatto (GNL, NC 2711 11 00) a entitΓ russe o da esse controllate; vengono aggiunte 46 navi alla lista della flotta ombra (shadow fleet, totale: 632 unitΓ ) soggette a divieto di accesso ai porti UE; vengono vietate le transazioni con i porti russi di Murmansk e Tuapse e con il terminal petrolifero di Karimun (Indonesia); sono introdotti obblighi di due diligence rafforzata per la vendita di petroliere; Γ¨ istituita una base giuridica per il futuro divieto di servizi marittimi sul petrolio russo (in attesa di coordinamento G7); viene introdotto il divieto di servizi per navi rompighiaccio (icebreakers) operanti in Russia; viene modificato il tetto massimo al prezzo del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi; sono vietate la vendita e il trasferimento di petroliere a soggetti russi o impiegate in Russia.
2.4 Servizi finanziari e criptovalute
Il XX Pacchetto segna una svolta nel settore crypto, introducendo β per la prima volta β un divieto settoriale totale: ai sensi del nuovo art. 5bb del Regolamento (UE) n. 833/2014 e dellβart. 1bb della Decisione (PESC) 2026/508, Γ¨ vietata qualsiasi transazione con fornitori di servizi di criptovalute (CASP) e piattaforme DeFi con sede in Russia o Bielorussia, con decorrenza 24 maggio 2026. Vengono altresΓ¬ vietate: le transazioni in RUBx (stablecoin in rubli) e il sostegno allo sviluppo del rublo digitale; le transazioni con 20 banche russe (Allegato XIV, in vigore dal 14 maggio 2026); le operazioni con quattro istituzioni finanziarie di Paesi terzi coinvolte nella rete SPFS; i meccanismi di compensazione (netting) e gli schemi mirror utilizzati per aggirare le sanzioni finanziarie.
2.5 Strumento anti-elusione β Repubblica del Kirghizistan (art. 12 Septies)
Il XX Pacchetto attiva per la prima volta lβart. 12 Septies del Regolamento (UE) n. 833/2014, che consente di imporre restrizioni ai Paesi terzi sospettati di diversione dei traffici (circumvention) verso la Russia. La Repubblica del Kirghizistan Γ¨ il primo Paese ad essere soggetto a tale misura: due codici NC vengono inseriti tra i beni la cui esportazione, vendita o trasferimento sono vietati verso tale Paese. La misura risponde al rilevante incremento delle importazioni kirghize di prodotti ad alta prioritΓ dallβUE e al loro successivo trasferimento verso la Russia, in assenza di misure interne adeguate a prevenire tale fenomeno.
2.6 Misure soggettive β Designazioni individuali (Allegato IV, Reg. (UE) n. 269/2014)
Il XX Pacchetto introduce 120 nuovi inserimenti nelle liste individuali, tra cui: 58 aziende e persone fisiche coinvolte nella produzione bellica russa; 36 entitΓ del settore energetico russo; 16 entitΓ di Paesi terzi (Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Kazakhstan, Cina, Hong Kong) attive nella fornitura di beni dual-use e materiale militare alla Russia. Vengono altresi introdotte sanzioni per deportazione di minori ucraini, appropriazione di patrimonio culturale e propaganda.
2.7 Diamanti β Obbligo di due diligence rafforzata
Viene introdotto lβobbligo, a carico degli importatori europei di diamanti lucidati, di presentare una dichiarazione formale di due diligence attestante che i diamanti β anche lavorati in Paesi terzi β non siano stati estratti, trasformati o prodotti in Russia. La misura completa le restrizioni giΓ vigenti sui diamanti grezzi.
3. IMPLICAZIONI PER LA COMPLIANCE E LA DUE DILIGENCE
Il XX Pacchetto introduce un rafforzamento sostanziale degli obblighi di controllo a carico degli operatori economici dellβUnione Europea. La due diligence β oggettiva (sui beni), soggettiva (sulle controparti) e geografica (sui Paesi di destinazione/transito) β assume ora valore giuridico probatorio ai sensi del combinato disposto di D.Lgs. 109/2007, D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs. 231/2001, con conseguente applicabilitΓ di sanzioni penali, pecuniarie e interdittive in caso di violazione. In linea con lo standard EC1001 EIFEC e con lβapproccio ICC sulla Trade Facilitation, si raccomanda di:
β’ Aggiornare con prioritΓ le procedure di classificazione doganale interne per verificare se i propri prodotti rientrano nei nuovi codici NC soggetti a restrizioni (Allegato XXI e Allegato XXIII);
β’ Rafforzare lo screening delle controparti, con estensione ai soggetti di Paesi terzi ad alto rischio di circumvention (Asia Centrale, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Cina) e verifica puntuale dellβAllegato IV aggiornato;
β’ Verificare e cessare entro il 24 maggio 2026 qualsiasi operazione con piattaforme crypto e CASP aventi sede in Russia o Bielorussia, incluse le esposizioni in RUBx e rublo digitale;
β’ Identificare e documentare i contratti in essere che beneficiano di clausole di grandfathering, con specifica evidenza delle scadenze applicabili (25 luglio 2026 o 27 gennaio 2027);
β’ Predisporre o aggiornare le dichiarazioni formali di due diligence per i diamanti lucidati, laddove applicabile alla filiera di approvvigionamento;
β’ Valutare lβadeguatezza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 alla luce del rafforzamento degli obblighi di controllo, con aggiornamento delle procedure Trade Compliance interne.
4. SCADENZARIO OPERATIVO
24 aprile 2026 (entrata in vigore XX Pacchetto): applicazione immediata dei nuovi divieti di export e import; adeguamento dei contratti non coperti da grandfathering.
14 maggio 2026 (Allegato XIV β banche russe): cessazione delle transazioni con le 20 banche russe designate.
24 maggio 2026 (divieto crypto): cessazione di qualsiasi operazione con CASP/DeFi russi e bielorussi; esclusione di RUBx e rublo digitale.
25 luglio 2026 (primo termine grandfathering): scadenza deroga per i prodotti minerali (Cap. 25, 26) e gomma/pelletteria (Cap. 40, 43) per contratti pre-24.04.2026.
27 gennaio 2027 (secondo termine grandfathering): scadenza deroga per i metalli non ferrosi (Cap. 71, 72, 74, 75, 76, 81), i prodotti chimici (Cap. 28, 29) e le pelli da pellicceria (4302).
1Β° gennaio 2027 (GNL β servizi terminal): divieto assoluto di prestazione di servizi ai terminali GNL a entitΓ russe o da esse controllate.
HERMES β Validating & Consulting Γ¨ a disposizione per unβanalisi della situazione e per supportarvi nellβimplementazione delle soluzioni piΓΉ adeguate al vostro profilo operativo.
Dott. Massimiliano Mercurio β Doganalista Professionista, AEO, Export Compliance Officer EIFEC, Membro Commissione Dogane & Trade Facilitation ICC Italia
π© info@hermesvc.com
#attrezzarsipercompetere

