Reg. di esecuzione (UE) 2026/1183 β Nota informativa e operativa
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 del 2 giugno 2026 (GUUE L del 3.6.2026), la Commissione europea avvia la riforma piΓΉ incisiva degli ultimi dieci anni delle norme procedurali sull’origine preferenziale, modificando in profonditΓ il Reg. di esecuzione (UE) 2015/2447, attuativo dell’art. 64, par. 1, del CDU (Reg. UE 952/2013). L’ADM ne ha dato notizia con Avviso della Direzione Dogane del 2 luglio 2026.
L’obiettivo dichiarato dal legislatore unionale Γ¨ netto: archiviare l’era dei certificati cartacei, razionalizzare le sottosezioni dedicate ai regimi preferenziali, al sistema REX e all’SPG, e introdurre un ecosistema digitale centralizzato per la gestione delle prove dell’origine.
La roadmap: sei tappe fino al 2033
L’entrata in vigore formale decorre dal 23 giugno 2026, ma l’applicazione Γ¨ scaglionata secondo il seguente cronoprogramma:
- 23 dicembre 2027 β applicazione generale della riforma procedurale (nuove definizioni di “documento relativo all’origine”, “regime preferenziale”, “fornitore”, “acquirente”, “carattere originario”; ristrutturazione delle sottosezioni; nuova disciplina di verifica ex artt. 106 e 107);
- 23 giugno 2028 β obbligo dei dati standardizzati e codificati per la dichiarazione del fornitore (nuovo Allegato 22-15, articolato in gruppi e sottogruppi di dati);
- 26 giugno 2030 β uso obbligatorio del sistema e-PoC UE per il rilascio dei certificati EUR.1 nell’ambito della Convenzione PEM, e utilizzo del sistema per la cooperazione amministrativa interna all’Unione;
- 23 giugno 2032 β estensione dello scambio telematico e-PoC alle parti contraenti PEM;
- 29 giugno 2033 β piena interoperabilitΓ automatizzata tra e-PoC UE ed EU CSW-CERTEX (Reg. UE 2022/2399).
Le novitΓ sostanziali per gli operatori
Dichiarazioni del fornitore. L’art. 61 viene riscritto: la dichiarazione puΓ² riferirsi a spedizione unica o a spedizioni multiple di prodotti identici in un dato periodo, puΓ² essere rilasciata “in qualsiasi momento” β anche dopo la consegna β e scambiata con qualunque mezzo, inclusi i procedimenti informatici. La verifica (art. 66) resta affidata esclusivamente alla cooperazione amministrativa tra autoritΓ doganali degli Stati membri, con termine di risposta di 120 giorni.
Sistema REX. Le disposizioni su registrazione, gestione e revoca degli esportatori registrati vengono consolidate e semplificate (artt. 68-89 ter); confermata la soglia di 6.000 EUR sotto la quale un esportatore non registrato puΓ² compilare il documento relativo all’origine, salvo diversa previsione dell’accordo preferenziale; gli esportatori registrati devono sempre indicare il numero REX, indipendentemente dal valore.
Verifica SPG. Cade la distinzione tra richieste basate su ragionevole dubbio e richieste a campione: ogni verifica si fonda ora su una valutazione del rischio ex art. 46 CDU, con termini di 6+6 mesi per la risposta dei Paesi beneficiari (art. 106).
Sistema e-PoC UE. Γ il vero elemento di rottura: un sistema elettronico centralizzato (art. 126 bis) per rilascio, presentazione, verifica online dell’autenticitΓ e cooperazione amministrativa relativa ai documenti di origine, interconnesso con EU CSW-CERTEX. Accesso previsto anche per le autoritΓ doganali di Paesi terzi, ove disposto dai relativi accordi preferenziali.
La lettura in chiave di trade compliance e AEO
Per gli operatori economici autorizzati, la digitalizzazione delle prove dell’origine rappresenta una opportunitΓ coerente con i principi di semplificazione procedurale che il regime AEO giΓ riconosce ai soggetti affidabili: meno oneri documentali cartacei, tracciabilitΓ elettronica rafforzata, minore esposizione al rischio di contestazioni formali su documenti scaduti o difettosi (l’art. 70 bis, peraltro, generalizza giΓ oggi l’accettazione di documenti di origine scaduti, a determinate condizioni).
Resta, in ottica di due diligence geografica e documentale, un onere di adeguamento non trascurabile: i sistemi gestionali di fornitori e acquirenti dovranno recepire per tempo i nuovi tracciati dati standardizzati (Allegato 22-15) prima della scadenza del 23 giugno 2028, ben prima dell’obbligo pieno di e-PoC.
In sintesi
La riforma non Γ¨ un adempimento a breve termine, ma impone da subito una pianificazione: mappare i flussi di dichiarazioni del fornitore, verificare la compatibilitΓ dei propri sistemi ERP con i nuovi requisiti dati, e monitorare le istruzioni attuative della Commissione annunciate dall’ADM. Chi si organizza in anticipo trasforma un obbligo normativo in vantaggio competitivo.
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Dott. Massimiliano Mercurio
Doganalista Professionista (Albo Nazionale n. 453 – patente 007063X) β Operatore Economico Autorizzato IT AEOC 090107
Export Compliance Officer accreditato EIFEC β Membro Commissione Dogane & Trade Facilitation di ICC Italia

